D.Lgs. 81/08 · Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Il patentino muletto è un’abilitazione. Non un addestramento.
Sembra una sfumatura da azzeccagarbugli, ma è la prima cosa che un ispettore guarda: la legge tiene i due concetti su binari separati, con soggetti diversi, luoghi diversi e documenti diversi. Il nostro corso da 12 ore è un corso di abilitazione ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e del nuovo Accordo Stato-Regioni. L’addestramento è un’altra cosa — e qui sotto ti spieghiamo chi lo deve fare.
In sintesi
Il patentino muletto è una specifica abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: si ottiene con un corso di 12 ore presso un soggetto formatore, superando la verifica finale, e vale 5 anni. L’addestramento è invece l’obbligo previsto dall’art. 37, comma 5: spetta al datore di lavoro, viene svolto da una persona esperta sul luogo di lavoro (ad esempio il preposto o un lavoratore esperto) e va tracciato in un apposito registro. Uno non sostituisce l’altro: lo dice lo stesso Accordo 2025.
La piramide delle regole
Da dove nasce il “patentino”
Nel Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) il carrello elevatore è un’attrezzatura che richiede conoscenze particolari. L’art. 73, comma 5, delega un Accordo tra Stato e Regioni a individuare le attrezzature per cui serve una specifica abilitazione degli operatori, insieme a durata, contenuti e modalità dei corsi.
Quell’Accordo oggi è quello del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito il vecchio Accordo del 22 febbraio 2012. I carrelli industriali semoventi sono nell’elenco delle attrezzature soggette ad abilitazione, e il percorso per ottenerla — quello che tutti chiamano “patentino” — è di 12 ore per frontali e retrattili, interamente in presenza, con verifica finale teorica e pratica.
Tradotto: niente verifica superata, niente abilitazione. Per questo il nostro corso si chiude sempre con quiz e prova di guida — non è un optional, è ciò che rende valido l’attestato.
Quello che rilasciamo noi
Il corso di abilitazione
L’abilitazione è un titolo personale del lavoratore: lo segue ovunque, in qualsiasi azienda, per 5 anni. Si consegue presso un soggetto formatore, fuori o dentro l’azienda, con un programma che l’Accordo fissa nel dettaglio.
Modulo giuridico
Un’ora sulle norme: responsabilità dell’operatore, obblighi, sanzioni. Sapere cosa firmi è metà della sicurezza.
Modulo tecnico
Sette ore su baricentro, portate, stabilità, dispositivi di sicurezza e lettura del diagramma di carico.
Modulo pratico
Quattro ore di guida vera su carrello frontale e retrattile, fino alla prova finale. Superata quella, l’abilitazione è tua.
A fine verifica consegniamo attestato e tesserino plastificato, validi 5 anni in tutta Italia. L’aggiornamento, obbligatorio ogni 5 anni, dura 4 ore ed è a base pratica, come chiede il nuovo Accordo.
Quello che tocca all’azienda
L’addestramento: chi lo deve fare
L’addestramento sta in un altro articolo del Testo Unico, l’art. 37, comma 5, riscritto dalla Legge 215/2021. E qui la legge è chirurgica su chi, dove e come:
L’obbligo di garantirlo è in capo al datore di lavoro (o al dirigente), che individua la “persona esperta”: tipicamente il preposto, un lavoratore esperto oppure un tecnico della ditta che ha prodotto o installato l’attrezzatura. Va fatto nei momenti che contano — nuova assunzione, cambio di mansione, arrivo di un nuovo carrello — e ogni intervento finisce nel registro dell’addestramento, che in ispezione viene chiesto insieme agli attestati.
E qui arriva il punto che molti ignorano. Il nuovo Accordo lo scrive nero su bianco:
Fianco a fianco
Abilitazione vs addestramento
Abilitazione (il patentino)
- Base normativa: art. 73 c.5 D.Lgs. 81/08 + Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
- Chi la eroga: un soggetto formatore, con docenti qualificati
- Dove: in aula e area pratica attrezzata, in presenza
- Come si chiude: verifica finale — quiz e prova di guida
- Documento: attestato di abilitazione + tesserino
- Validità: 5 anni, in qualsiasi azienda d’Italia
Addestramento (in azienda)
- Base normativa: art. 37 c.5 D.Lgs. 81/08 (mod. L. 215/2021)
- Chi lo garantisce: il datore di lavoro o il dirigente
- Chi lo esegue: una persona esperta — preposto, collega esperto, tecnico del costruttore
- Dove: sul luogo di lavoro, sul carrello e nei percorsi reali dell’azienda
- Documento: registro degli interventi di addestramento
- Quando: assunzione, cambio mansione, nuove attrezzature
Due obblighi complementari, non alternativi: il patentino rende l’operatore abilitato, l’addestramento lo rende pratico di quella macchina, in quel piazzale, con quei carichi.
Dove cascano aziende e operatori
I due equivoci che vediamo ogni settimana
1 · Comprare un “corso di addestramento” credendo sia il patentino
In giro si vendono “corsi di addestramento muletto” di poche ore, senza verifica conforme all’Accordo. Non sono un’abilitazione: chi guida il carrello con in mano solo quello è, per la legge, un operatore non abilitato. Le conseguenze cadono sul datore di lavoro: l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro (cfr. Interpello n. 1/2020), prima ancora di parlare di cosa succede se scappa l’infortunio.
2 · Avere il patentino e fermarsi lì
L’operatore arriva con tanto di tesserino, l’azienda lo mette sul retrattile e via. Ma se il registro dell’addestramento è vuoto, in un’ispezione — o peggio, dopo un incidente — l’azienda scopre che l’abilitazione non l’ha coperta: l’obbligo dell’art. 37 era suo, e la giurisprudenza è costante nel tenere distinti i due piani. Il patentino apre la porta; l’addestramento sul campo la tiene aperta.
La buona notizia: per le aziende che formano con noi, la parte “abilitazione” esce già a prova d’ispezione — attestati conformi al nuovo Accordo, verifiche documentate, aggiornamenti tracciati. E al datore di lavoro spieghiamo esattamente cosa deve tenere nel registro per chiudere anche l’altro binario.
Risposte rapide
Domande frequenti
Il corso per il patentino muletto è un addestramento?
No: è un corso di abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. L’addestramento è un obbligo diverso, previsto dall’art. 37, comma 5, che si svolge in azienda.
Chi deve fare l’addestramento all’uso del muletto?
L’obbligo è del datore di lavoro (o del dirigente), che lo fa eseguire da una persona esperta — il preposto, un lavoratore esperto o un tecnico della ditta produttrice — direttamente sul luogo di lavoro, tracciando ogni intervento nel registro dell’addestramento.
L’addestramento aziendale sostituisce il patentino?
No. Senza l’abilitazione conseguita con corso e verifica conformi all’Accordo 2025, l’operatore non può condurre il carrello: l’addestramento interno integra il patentino, non lo rimpiazza.
Il patentino esonera l’azienda dall’addestramento?
No: l’Accordo 2025 precisa che l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento del Titolo III del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve comunque addestrare l’operatore sulle attrezzature e procedure specifiche dell’azienda.
Cosa rischia chi fa guidare il muletto a personale non abilitato?
Per il datore di lavoro l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro (come chiarito anche dall’Interpello n. 1/2020), oltre alle responsabilità civili e penali in caso di infortunio.
Un corso che si chiama col suo nome
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